Regolamento (UE) 2024/1689 · applicabile dal 2 febbraio 2025
L’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA
L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 chiede a fornitori e deployer di sistemi di IA di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA al proprio personale.
È un obbligo già applicabile: appartiene al capo I, e l’articolo 113 fissa la decorrenza dei capi I e II al 2 febbraio 2025.
Il testo dell’articolo 4
Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. L’articolo 4, intitolato «Alfabetizzazione in materia di IA», è composto da un solo periodo. Lo riportiamo integralmente, nella versione italiana pubblicata su EUR-Lex.
«I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.»
La struttura del periodo è quella di un obbligo di risultato con criteri di modulazione. Il risultato è «un livello sufficiente di alfabetizzazione». La modulazione sta nei quattro fattori che il testo elenca: conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione delle persone; contesto d’uso dei sistemi; e le persone o i gruppi su cui i sistemi vengono usati.
L’articolo è collocato nel capo I del regolamento, quello delle disposizioni generali. La collocazione conta, perché è da essa che dipende la data di applicazione.
A chi si applica
L’obbligo grava su due categorie di soggetti, che il regolamento definisce all’articolo 3.
Il fornitore è, secondo il punto 3, «una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».
Il deployer è, secondo il punto 4, una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Il considerando 13 precisa che l’attività personale non professionale resta fuori dalla nozione.
Tre osservazioni utili a capire il perimetro. La prima: «a titolo oneroso o gratuito» significa che anche chi rende disponibile un sistema senza corrispettivo è fornitore. La seconda: le autorità pubbliche sono nominate espressamente in entrambe le definizioni. La terza: l’obbligo non riguarda soltanto i dipendenti, perché il testo estende la platea a «qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto» — quindi anche a fornitori esterni, consulenti e collaboratori che operano per conto dell’organizzazione.
Da quando si applica
L’articolo 113 disciplina entrata in vigore e applicazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e «si applica a decorrere dal 2 agosto 2026». Il testo prosegue con tre eccezioni, e la prima è quella che riguarda l’articolo 4:
«a) I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;»
L’articolo 4 appartiene al capo I. È quindi applicabile dal 2 febbraio 2025, con diciotto mesi di anticipo rispetto alla data generale.
Le altre due eccezioni dell’articolo 113, per completezza del quadro:
- il capo III sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano dal 2 agosto 2025, a eccezione dell’articolo 101;
- l’articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi si applicano dal 2 agosto 2027.
Il considerando 179 spiega la logica dell’anticipo: i divieti e le disposizioni generali del regolamento «dovrebbero applicarsi già a decorrere dal 2 febbraio 2025».
Che cosa significa in pratica
L’articolo chiede di «adottare misure». Il testo indica i fattori da considerare, e da quei fattori si ricava che cosa un’organizzazione deve saper mostrare.
Chi sono le persone coinvolte. Il testo parla del personale e di chiunque operi per conto dell’organizzazione sul funzionamento e sull’utilizzo dei sistemi. Il primo passo è quindi un elenco: quali sistemi di IA sono in uso e chi li tocca, con quale ruolo.
Da che punto partono. Il testo chiede di prendere in considerazione conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione delle persone. Una misura proporzionata presuppone quindi una ricognizione del livello di partenza, diverso fra un gruppo di sviluppo e una funzione amministrativa.
In quale contesto operano. Il contesto d’uso è un fattore esplicito. Lo stesso modello linguistico usato per redigere una bozza interna e usato per istruire una pratica che riguarda un cittadino richiede consapevolezze diverse.
Su chi ricadono gli effetti. L’ultimo fattore è il più caratteristico: bisogna tenere conto «delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati». L’attenzione si sposta da chi usa il sistema a chi ne subisce gli effetti.
In una descrizione dei ruoli, i dodici profili della UNI 11621-8 offrono un vocabolario già allineato al modello europeo e-CF per dire quali competenze un ruolo richiede. Non sono la misura di alfabetizzazione richiesta dall’articolo 4: sono un modo per descriverla in termini confrontabili.
Che cosa la norma lascia scegliere
L’articolo 4 fissa un obiettivo e affida a fornitori e deployer la scelta dei mezzi. Quattro elementi restano nella disponibilità dell’organizzazione.
La forma delle misure. Il testo dice «adottano misure», senza prescriverne il tipo. La norma lascia al fornitore e al deployer la scelta fra formazione d’aula, percorsi online, affiancamento, linee guida operative, o una combinazione.
Il livello. Il criterio è «un livello sufficiente», da determinare alla luce dei quattro fattori elencati. La norma lascia all’organizzazione la definizione del livello adeguato al proprio contesto, e le chiede di poterne dare conto.
Le evidenze. L’articolo non nomina alcun documento in particolare. La norma lascia libera la scelta della forma in cui documentare le misure adottate: un registro delle attività formative, un attestato, una credenziale digitale, la tracciatura in un sistema interno. Il confronto fra i tipi di riconoscimento mostra che cosa ciascuna forma attesta e come si verifica.
I fornitori delle misure. Nessun soggetto è indicato come necessario. La norma lascia all’organizzazione la scelta di provvedere internamente o di rivolgersi a terzi.
Sul piano tecnico, il sostegno alla conformità arriva dalle norme armonizzate europee. Le norme prodotte da CEN-CENELEC JTC 21, il comitato istituito il 1 giugno 2021 e dedicato all’intelligenza artificiale, offrono presunzione legale di conformità ai requisiti dell’AI Act: la pagina di JTC 21 usa esattamente questa formula, «the standards provide a legal presumption of Conformity». La mappa degli standard spiega quali organismi fanno che cosa.
Il quadro italiano
In Italia il regolamento europeo si accompagna alla legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
Sul piano della normazione tecnica, il comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale che annuncia la UNI 11621-8:2026 colloca la norma nel quadro del Regolamento (UE) 2024/1689 e della legge 132/2025. È il segnale che il legame fra definizione dei ruoli professionali e obblighi di competenza è riconosciuto anche dall’amministrazione che ha coordinato i lavori.
L’Osservatorio segue le tre fonti — regolamento europeo, legge nazionale, norma tecnica — e ne riporta gli aggiornamenti nel registro delle fonti, con la data in cui ciascuna è stata verificata.
Fonti
Fonte verificata · set 2026-
Regolamento (UE) 2024/1689 — regolamento sull’intelligenza artificiale
Testo integrale in italiano: articolo 4, articolo 113, definizioni dell’articolo 3.
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GU Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025; entrata in vigore 10 ottobre 2025.
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Artificial Intelligence — CEN-CENELEC
JTC 21 istituito il 1 giugno 2021: oltre 300 esperti da più di 20 Paesi, cinque gruppi di lavoro.
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Profili di ruolo professionale dell’AI: si arricchisce la serie di norme UNI 11621
Elenco dei dodici profili, commissioni tecniche e struttura della serie UNI 11621.
L’elenco completo delle fonti del sito, con la data di verifica di ciascuna, sta nel registro delle fonti. Per una correzione: info@associazioneai.com.